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Statuto dell'Associazione EquaMagliana STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DI UN EQUO SVILUPPO SOCIALE Art. 1 Costituzione E' costituita l'Associazione denominata EquaMagliana. Art.2 Sede L'Associazione ha sede legale in Roma, in Piazza Certaldo, 85. Possono essere costituite sedi secondarie, amministrative e bancarie in qualunque località del territorio nazionale. Art.3 Durata L'Associazione ha durata fino al 31/12/2100, ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei Soci. Art. 4 Finalità L'Associazione non ha finalità speculative. Essa ha per oggetto il perseguimento di finalità sociali ed in particolare si ispira a principi di equità e sviluppo sociale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi, senza limitazione, sono: la mutualità, la solidarietà, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, la nonviolenza ed il principio di coerenza tra mezzi ed i fini. Operando secondo questi principi intende perseguire, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali ed educativi. Art. 5 Oggetto sociale L'Associazione ha per oggetto progetti, realizzati sotto qualsiasi forma, relativi a: - Educazione e formazione alla pace ed alla mondialità - Educazione e formazione all'accoglienza e valorizzazione della diversità - Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo e Commercio Equo e solidale - Progetti ed iniziative per la formazione e l'educazione al rispetto della dignità della persona nell'ambiente e nel territorio, con particolare attenzione alle situazioni di emarginazione Per il raggiungimento dei suoi fini ed in maniera meramente strumentale l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ed in genere esercitare qualsiasi attività ritenuta necessaria e utile e comunque connessa od affine a quelle sopraelencate. L'Associazione, al fine di rendere più efficace la propria azione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà convenzionarsi con enti pubblici e privati, consociarsi ad altre Associazioni gruppi, istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità purché in sintonia con lo spirito ed i fini dell'Associazione. Art. 6 Nomina del Presidente e dei soci All'unanimità viene nominato Presidente
dell'associazione l'ing. Danese Flavio, con durata in carico di 3
anni. Il numero dei Soci Ordinari è illimitato. Possono essere Soci
ordinari le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti e le persone
fisiche che cooperino alla realizzazione dell'oggetto sociale, che
con la domanda di ammissione si impegnino al rispetto dello Statuto
associativo, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli
organi sociali: Art. 7 Poteri delegati del socio ordinario e del Presidente Il Socio può recedere dall'Associazione
nei seguenti casi: a) quando ha perso i requisiti per l'ammissione.
b) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi associativi La legittimazione del recesso deve essere constatata
dal Consiglio Direttivo Il Socio può essere escluso dall'Associazione
nei seguenti casi: a) quando ha perso i requisiti per l'ammissione.
b) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi associativi c) quando non osserva le disposizioni di legge,
di statuto, degli eventuali regolamenti interni ovvero le deliberazioni
legalmente prese dagli organi associativi competenti. d) quando mantiene
un comportamento contrastante con gli interessi dell'Associazione,
danneggiandola materialmente o moralmente. e) quando, senza giustificato
motivo, non adempie agli obblighi assunti verso l'Associazione. Art. 8 Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Art. 9 Esercizio sociale L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il primo anno al 31 dicembre 2001. Art. 10 Fondi di finanziamento L'Assemblea, a norma delle vigenti leggi, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei Soci regolandolo con apposite norme. Art. 11 Assemblea dei soci L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria
o straordinaria. L'Assemblea dei Soci Ordinaria è convocata dal Consiglio
Direttivo, ovvero quando il Consiglio ne riceva espressa richiesta
dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, o quando ne sia
fatta domanda scritta e motivata da almeno un quinto di tutti i Soci
Ordinari, mediante lettera firmata dal Presidente contenente l'ordine
del giorno affissa nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni
prima della data fissata per la convocazione, ogni qualvolta il Consiglio
stesso lo ritenga necessario e di regola ogni anno entro il 31 Marzo
per l'approvazione del bilancio. L'avviso dovrà indicare l'ordine
del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo
della adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non
potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima né oltre
i trenta giorni. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori della
Sede Sociale. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida
quando sono presenti tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei
voti spettanti a tutti i Soci e in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Per la validità delle
deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci
presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria è validamente
costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono
presenti o rappresentati più della metà dei voti spettanti a tutti
i Soci. Nel caso in cui la deliberazione riguarda il cambiamento dell'Oggetto
Sociale, tanto in prima che in seconda convocazione sarà necessario
il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti
i Soci. Art. 12 Consiglio direttivo L'associazione è Amministrata da un
Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di
dieci membri Soci Ordinari dell'Associazione eletti dall'Assemblea
che ne determina il numero. I Consiglieri durano in carica tre anni
e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque di regola
una volta al mese. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai
Consiglieri con l'ordine del giorno, almeno due giorni prima della
riunione. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e due
Vicepresidenti. All'atto della fondazione dell'associazione le cariche
di Presidente, vicepresidenti e tesoriere vengono stabilite con il
voto favorevole alla maggioranza tra i soci fondatori. Le delibere
del Consiglio sono prese validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri e, in caso di parità dei voti, prevale
il voto del Presidente. Le delibere sono trascritte su un apposito
registro a cura di un Consigliere in funzione di segretario verbalizzante.
Art. 13 Collegio dei revisori dei conti L'Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo può nominare qualora lo reputi opportuno anche il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Hanno diritto ad un rimborso forfetario delle spese sostenute, fissato dall'Assemblea Ordinaria, ma non ricevono compensi, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione della Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve inoltre accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Associazione e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Dalle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza assoluta e il membro eventualmente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso. Art. 14 Disposizioni generali e finali Il funzionamento della Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da predisporsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione potrà collaborare con Associazioni di volontariato per l'analisi e la scelta dei progetti di importazione e per la promozione e lo sviluppo delle proprie attività. L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea. I debiti dell'Associazione, in caso di scioglimento, saranno ripartiti fra i soci ordinari. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Associazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sociale sarà devoluto in favore di progetti per i paesi in Via di Sviluppo. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia. |
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