Statuto dell'Associazione EquaMagliana

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DI UN EQUO SVILUPPO SOCIALE

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata EquaMagliana.

Art.2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, in Piazza Certaldo, 85. Possono essere costituite sedi secondarie, amministrative e bancarie in qualunque località del territorio nazionale.

Art.3 Durata

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2100, ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 Finalità

L'Associazione non ha finalità speculative. Essa ha per oggetto il perseguimento di finalità sociali ed in particolare si ispira a principi di equità e sviluppo sociale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi, senza limitazione, sono: la mutualità, la solidarietà, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, la nonviolenza ed il principio di coerenza tra mezzi ed i fini. Operando secondo questi principi intende perseguire, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali ed educativi.

Art. 5 Oggetto sociale

L'Associazione ha per oggetto progetti, realizzati sotto qualsiasi forma, relativi a: - Educazione e formazione alla pace ed alla mondialità - Educazione e formazione all'accoglienza e valorizzazione della diversità - Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo e Commercio Equo e solidale - Progetti ed iniziative per la formazione e l'educazione al rispetto della dignità della persona nell'ambiente e nel territorio, con particolare attenzione alle situazioni di emarginazione Per il raggiungimento dei suoi fini ed in maniera meramente strumentale l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ed in genere esercitare qualsiasi attività ritenuta necessaria e utile e comunque connessa od affine a quelle sopraelencate. L'Associazione, al fine di rendere più efficace la propria azione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà convenzionarsi con enti pubblici e privati, consociarsi ad altre Associazioni gruppi, istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità purché in sintonia con lo spirito ed i fini dell'Associazione.

Art. 6 Nomina del Presidente e dei soci

All'unanimità viene nominato Presidente dell'associazione l'ing. Danese Flavio, con durata in carico di 3 anni. Il numero dei Soci Ordinari è illimitato. Possono essere Soci ordinari le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti e le persone fisiche che cooperino alla realizzazione dell'oggetto sociale, che con la domanda di ammissione si impegnino al rispetto dello Statuto associativo, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali:
- allo svolgimento di attività di collaborazione attinenti Associazione;
- alla sottoscrizione e all'effettivo versamento, successivamente all'accoglimento della domanda, della quota sociale.
Se la richiesta di ammissione a Socio ordinario è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e Statuto e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza. L'ammissione del Socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione stessa all'unanimità. I firmatari del presente statuto sono il Presidente e i Soci fondatori, a tutti gli effetti soci ordinari. Possono essere soci simpatizzanti, dietro il pagamento di una quota definita annualmente dal Consiglio Direttivo, tutti coloro che lo richiedano, anche senza l'approvazione del Consiglio. I soci simpatizzanti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea ma non di esprimere il loro voto.

Art. 7 Poteri delegati del socio ordinario e del Presidente

Il Socio può recedere dall'Associazione nei seguenti casi: a) quando ha perso i requisiti per l'ammissione. b) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi La legittimazione del recesso deve essere constatata dal Consiglio Direttivo Il Socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi: a) quando ha perso i requisiti per l'ammissione. b) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi c) quando non osserva le disposizioni di legge, di statuto, degli eventuali regolamenti interni ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi associativi competenti. d) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'Associazione, danneggiandola materialmente o moralmente. e) quando, senza giustificato motivo, non adempie agli obblighi assunti verso l'Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare la esclusione, con la maggioranza di 2/3, del Socio nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione. La qualifica di Socio e di Presidente non è cedibile né trasmissibile ed è perduta in ogni caso per decesso.

Art. 8 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dal fondo comune formato da un numero illimitato di quote associative versate dai soci al momento dell'iscrizione;
- dagli eventuali fondi formati dalle quote di prestito;
- da ogni altro fondo derivante dall'attività dell'Associazione;
- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione;
- da qualunque liberalità fatta a favore della Associazione;
- da tutti i beni che diverranno patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il primo anno al 31 dicembre 2001.

Art. 10 Fondi di finanziamento

L'Assemblea, a norma delle vigenti leggi, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei Soci regolandolo con apposite norme.

Art. 11 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea dei Soci Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando il Consiglio ne riceva espressa richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, o quando ne sia fatta domanda scritta e motivata da almeno un quinto di tutti i Soci Ordinari, mediante lettera firmata dal Presidente contenente l'ordine del giorno affissa nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario e di regola ogni anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del bilancio. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima né oltre i trenta giorni. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori della Sede Sociale. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida quando sono presenti tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati più della metà dei voti spettanti a tutti i Soci. Nel caso in cui la deliberazione riguarda il cambiamento dell'Oggetto Sociale, tanto in prima che in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci.
L'Assemblea ordinaria è convocata per:
- la determinazione degli indirizzi dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio;
- l'elezione delle cariche Associative (nomina del consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti).
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione associativa sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo, indicati nell'ordine dei giorno.
- Eventuale variazione delle quote sociali
L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per deliberare:
- sulle modifiche da apportare allo statuto, poste regolarmente all'ordine del giorno;
- sullo scioglimento e la liquidazione della Associazione (nomina e poteri dei liquidatori e devoluzione del patrimonio Associativo)
Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto. I Soci che non possono intervenire all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare al massimo cinque Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o, in loro assenza, da un Presidente eletto a maggioranza dai presenti. Prima dell'Assemblea viene designato un segretario che redigerà il verbale.

Art. 12 Consiglio direttivo

L'associazione è Amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri Soci Ordinari dell'Associazione eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque di regola una volta al mese. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri con l'ordine del giorno, almeno due giorni prima della riunione. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e due Vicepresidenti. All'atto della fondazione dell'associazione le cariche di Presidente, vicepresidenti e tesoriere vengono stabilite con il voto favorevole alla maggioranza tra i soci fondatori. Le delibere del Consiglio sono prese validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Le delibere sono trascritte su un apposito registro a cura di un Consigliere in funzione di segretario verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci
- discute e redige il bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci
- predispone i regolamenti previsti dallo Statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea
- cura la gestione, l'amministrazione ed il funzionamento in generale dell'Associazione, stipulando atti e contratti in genere
- delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci
- assume il personale dell'Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni
- delibera sull'eventuale nomina di procuratori speciali
- concede fideiussioni, contrae mutui e fa convenzioni con enti pubblici e privati
- convoca l'Assemblea dei Soci e ne prepara l'ordine del giorno
- elegge, scegliendolo fra i propri componenti, il Presidente e due Vicepresidenti
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nelle sue mansioni da uno dei Vicepresidenti.

Art. 13 Collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo può nominare qualora lo reputi opportuno anche il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Hanno diritto ad un rimborso forfetario delle spese sostenute, fissato dall'Assemblea Ordinaria, ma non ricevono compensi, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione della Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve inoltre accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Associazione e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Dalle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza assoluta e il membro eventualmente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Art. 14 Disposizioni generali e finali

Il funzionamento della Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da predisporsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione potrà collaborare con Associazioni di volontariato per l'analisi e la scelta dei progetti di importazione e per la promozione e lo sviluppo delle proprie attività. L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea. I debiti dell'Associazione, in caso di scioglimento, saranno ripartiti fra i soci ordinari. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Associazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sociale sarà devoluto in favore di progetti per i paesi in Via di Sviluppo. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

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